Decreto Ministeriale n.20 del 24 gennaio 2011

D.M. n.20 del 24 gennaio 2011


Con l’entrata in vigore del decreto Ministeriale n. 20 del 24 gennaio 2011, il Ministero dell’ambiente della natura del territorio e del mare, ha stilato il regolamento in cui  obbliga le aziende a dotarsi di sostanze assorbenti e neutralizzanti. Le aziende coinvolte da questo decreto sono quelle adibite allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, trasporto, deposito e sostituzione degli accumulatori.

In base al vostro campo di lavoro, calcolare come riportato di seguito la quantità di neutralizzante necessaria per essere in regola con le nuove norme in materia di batterie.

1. Trasportatori di batterie al piombo >>
2. Zone di ricarica e sostituzione di batterie per mezzi elettrici >>
3. Sala batteria in supporto al calo di tensione >>
4. Aree di stoccaggio o deposito di batterie di avviamento >>


1. Trasportatori di batterie al piombo

Secondo il punto 4 del D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011, tutti gli automezzi adibiti al trasporto di batterie devono essere in possesso di una quantità di sostanza neutralizzante in grado di neutralizzare il 10% della soluzione acida trasportata. Nella tabella sottostante vi proponiamo tre diversi kit per quantitativi di trasporto differenti in modo da poter intervenire correttamente e prontamente in caso di sinistri o sversamenti come definito nel sopracitato decreto.



2. Zone di ricarica e sostituzione di batterie per mezzi elettrici

Per essere in regola con il D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011 ogni azienda che detiene zone di ricarica e/o sostituzione di batterie di mezzi elettrici deve munirsi di congrue quantità di neutralizzante da utilizzare in caso di perdite o sversamenti. Di seguito quattro semplici passi per calcolare la giusta quantità di neutralizzante per essere in regola con il decreto.

  1. Individuare la quantità di elettrolito presente nella batteria di maggiore capacità presente nella zona considerata, andando poi ad incrociare i valori di amperaggio e voltaggio nella seguente tabella (nel caso non foste a conoscenza del voltaggio è possibile utilizzare il numero di elementi presenti nella batteria).
  2. In base al numero di batterie presenti nella zona considerata e in base al risultato ricavato dal punto 1, calcolare il valore di elettrolito da neutralizzare come definito nella seguente tabella.
  3. Ricavata la quantità di elettrolito da neutralizzare, bisognerà procedere moltiplicando per 0,7 così da ottenere la quantità in kg del nostro neutralizzante necessaria per essere in regola con il D.M. n. 20.
  4. Scegliere in base al quantitativo di neutralizzante ricavato, il prodotto o i prodotti idonei al vostro caso.



3. Sala batteria in supporto al calo di tensione

Per essere in regola con il D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011 ogni azienda che detiene sale batteria in supporto al calo di corrente deve munirsi di congrue quantità di neutralizzante da utilizzare in caso di perdite o sversamenti. Di seguito tre semplici passi per calcolare la giusta quantità di neutralizzante per essere in regola con il decreto.

  1. Per ogni sala in supporto a cadute di tensione, individuare tramite la tabella e la capacità della batteria, la quantità di elettrolito presente in due elementi che compongono la batteria stessa.
  2. Ricavata la quantità di elettrolito da neutralizzare, bisognerà procedere moltiplicando per 0,7 così da ottenere la quantità in kg del nostro neutralizzante necessaria per essere in regola con il D.M. n. 20.
  3. Scegliere in base al quantitativo di neutralizzante ricavato, il prodotto o i prodotti idonei al vostro caso.



4. Aree di stoccaggio o deposito di batterie di avviamento

Per essere in regola con il D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011 tutte le aziende con depositi per la vendita all’ingrosso di batterie, depositi per la vendita al dettaglio e aziende che effettuano ricarica e sostituzione di batterie, devono essere in possesso di una quantità fissa di neutralizzante. In base alla tabella sottostante è possibile trovare il quantitativo corretto per essere in regola con il D.M. n. 20.